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Sanzioni amministrative per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio
martedì 02 feb 2010
La Legge Regionale n. 24 del 30 Dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) ha apportato delle modifiche all’art. 35 della Legge Regionale n. 23 del 20.08.2007 relativo alle sanzioni amministrative, rettificando gli importi previsti al comma 1 e al comma 2.
in caso di uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio, oltre al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata e alla corresponsione delle spese di procedimento, e’ prevista una sanzione amministrativa pari a 40,00 €.
Si ricorda che ogni titolo di viaggio è personale e non cedibile e deve essere esibito ad ogni controllo, accompagnato da un valido documento di riconoscimento.





